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  • Questo confuso periodo post-elettorale ci permette almeno di capire quali sono i vari passaggi che portano alla formazione del governo. Brunetta, neo-capogruppo Pdl alla Camera, chiede che “si rispetti la Costituzione”, ma ci sembra abbia le idee un po’ confuse su cosa disponga realmente, a riguardo, la Costituzione. Sul tema i padri costituenti ci hanno lasciato – letteralmente – due righe: “Il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri” (art. 92, primo e secondo comma, Cost.). Tutto qui. Di maggioranze precostituite non c’è traccia. Ma quindi come si forma il governo? In realtà, come possiamo leggere nel Manuale di Diritto Pubblico di Zagrebelsky, Oberto, Stalla e Trucco (il primo fu Presidente della Corte Costituzionale, una fonte piuttosto attendibile) ma anche sul sito del governo, nella prassi la formazione del governo si articola in tre fasi: consultazioni, conferimento dell’incarico e nomina. La parte di seguito è riportata direttamente dal Manuale, che spiega la procedura molto chiaramente: Le consultazioni: “Il Presidente della Repubblica non può nominare ministro o Presidente del Consiglio chi vuole. Egli infatti ha il compito di nominare un governo che, per la sua composizione e per il suo programma, possa riscuotere la fiducia della maggioranza parlamentare. Tanto più la situazione parlamentare è chiara, con una maggioranza e un’opposizione uscite direttamente dalle elezioni, tanto più il compito del Presidente sarà semplice, la scelta essendo obbligata a favore del “leader” della coalizione vincente. Per potersi fare una precisa idea della situazione politica parlamentare, il Presidente della Repubblica procede comunque alle consultazioni dei segretari dei partiti e dei Presidenti dei gruppi parlamentari (nonché degli ex Presidenti della Repubblica e dei Presidenti delle Camere), i quali esprimono gli orientamenti dei propri partiti.” [il corsivo è dell’originale, non nostro] L’incarico: “Quando il quadro politico sia sufficientemente chiaro, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo governo. Chi ha ricevuto l’incarico, denominato Presidente del Consiglio incaricato, non è ancora Presidente del Consiglio nominato. Egli accetta l’incarico “con riserva” (riservandosi cioè di accertare la possibilità di trovare l’accordo politico necessario) e prende a sua volta contatto con i partiti che intende riunire nella coalizione al fine di concordare il programma del nuovo governo e la lista dei ministri. Se il suo tentativo di mettere insieme una maggioranza parlamentare riesce, il Presidente incaricato si reca dal Presidente della Repubblica per “sciogliere la riserva”, cioè per accettare la nomina a Presidente del Consiglio e per proporre la lista dei ministri del nuovo governo. Qualora, invece, il suo tentativo fallisca, rimette il mandato rinunciando all’incarico, che il Presidente affiderà ad altri.” [il corsivo è dell’originale, non nostro] La nomina: Il Presidente della Repubblica a quel punto nomina il Presidente del Consiglio e i ministri, che poi prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione (art. 93 Cost.). A partire dal giuramento il nuovo governo entra in carica, ma è limitato all’ordinaria amministrazione. Per entrare nella pienezza dei poteri la Costituzione prevede che “entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia” (art. 94, terzo comma). Insomma, sia nel testo della Costituzione che nella prassi non si fa alcun riferimento alla necessità di avere una maggioranza precostituita in parlamento per ricevere l’incarico di formare il governo. Le consultazioni servono a individuare chi può ottenere la fiducia, e questi riceverà l’incarico. La possibilità che l’incarico venga accettato con riserva, e che l’incaricato possa rinunciare se fallisce il tentativo di mettere insieme una maggioranza parlamentare, confuta l’affermazione di Brunetta, perché vuol dire che è possibile ricevere l’incarico di formare un governo senza essere certi di avere una maggioranza. Questa ipotesi si è verificata, ad esempio, con la crisi del governo Prodi II ad inizio 2008: il Presidente Napolitano, all’epoca, conferì all’allora Presidente del Senato Marini, l’incarico di verificare la possibilità di formare un governo volto a modificare la legge elettorale, ma dopo cinque giorni di consultazioni Marini rinunciò al mandato e Napolitano sciolse le Camere. Lo stesso accadde con la crisi del governo Dini nel 1996, quando Scalfaro conferì l’incarico ad Antonio Maccanico, che rinunciò, dopo due settimane di consultazioni infruttuose. In questi casi il tentativo di formare il governo si arenò ancora prima di chiedere la fiducia delle Camere. Ma è possibile anche ricevere l’incarico, essere nominati Presidenti del Consiglio, presentarsi alle Camere e non ottenerne la fiducia: come riporta il Manuale di Diritto Costituzionale di Temistocle Martines, “l’ultimo Gabinetto De Gasperi nel 1953*, il primo Gabinetto Fanfani nel 1954, il primo ed il quinto Gabinetto Andreotti, rispettivamente nel 1972 e nel 1979 ed il Gabinetto Fanfani nel 1987, sono stati costretti a dimettersi per non avere ottenuto la fiducia all’atto della loro presentazione alle Camere”. Il paragrafo si conclude con quella che sembra una risposta diretta a Brunetta: “Si trattava, cioè, di governi senza una maggioranza precostituita”. Riassumendo. La Costituzione non è molto dettagliata sulla procedura da seguire. La prassi e i precedenti dimostrano però che si può essere incaricati di formare un governo anche senza disporre di una maggioranza parlamentare. E se Brunetta avesse voluto far riferimento alla nomina a Presidente del Consiglio, invece che al conferimento dell’incarico, avrebbe comunque torto, perché gli esempi sopracitati dimostrano che si può anche essere nominati a capo dell’esecutivo e poi non incassare la fiducia delle Camere. E’ chiaro che la mancanza di una maggioranza precostituita restringe notevolmente la possibilità di formare un governo, ma non la esclude. Brunetta, invece, è categorico sul punto – “deve avere una maggioranza precostituita”, “se non ce l’ha non è possibile neanche che sia incaricato”. I fatti – e i costituzionalisti – lo smentiscono: “Panzana pazzesca”. *Aggiungiamo: all’obiezione che la formazione di un governo in seguito alle elezioni è cosa diversa dalla formazione di un governo in seguito a una crisi, ricordiamo che la Costituzione non distingue, e che nel caso dell’ultimo Gabinetto De Gasperi si trattava del governo che aveva conquistato la maggioranza relativa alle elezioni del 1953, che aveva ricevuto l’incarico da parte del Presidente Einaudi e che venne sconfitto, invece, dal voto dell’Aula. Una situazione equiparabile (nei suoi presupposti, ancora non sappiamo se nelle sue conseguenze…) a quella in cui si trova Bersani oggi.
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