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  • Il 1° settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un video pubblicato il 15 agosto 2022 su Facebook. Il filmato oggetto della segnalazione dura in tutto 2 minuti e 34 secondi e contiene l’inquadratura di un uomo seduto alla scrivania che racconta di essere venuto a conoscenza di una legge del 1957 che prevederebbe il cosiddetto «registro di protesta». Secondo l’autore del video, tale registro sarebbe l’unica scelta possibile per gli elettori che intendono recarsi alle urne al fine di annullare il proprio voto, dal momento che riconsegnando semplicemente la scheda elettorale «il voto va a chi ha la maggioranza». Optando per il registro di protesta, invece, gli elettori sarebbero inseriti in una lista, che una volta superato il 50 percento più uno degli aventi diritto costringerebbe il presidente della Repubblica a «mandare via tutti i politici». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, non è vero che le schede elettorali riconsegnate al seggio contribuiscono all’elezione della maggioranza. Come specificato dall’articolo 62 del D.P.R. n. 361/1957, se l’elettore rifiuta di votare nella cabina elettorale, il presidente di seggio deve ritirare la scheda e sancirne la nullità. Le schede nulle non contribuiscono alla definizione del risultato elettorale, ma vengono conteggiate al solo fine di calcolare l’affluenza elettorale. Passando al «registro di protesta», l’autore del video fa riferimento all’articolo 104 del già citato D.P.R. n. 361/1957, secondo cui «il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000». Il riferimento normativo, in questo caso, era dedicato alla verbalizzazione di reclami concernenti le procedure di voto all’interno dello specifico seggio, ma una circolare prefettizia del 2013 ha di fatto ampliato la possibilità di verbalizzazione anche all’astensione «purché sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio». Ciò non prova in alcun modo l’esistenza di un «registro di protesta», che non esiste nella normativa italiana: anche nel caso di verbalizzazione dell’astensione, la scheda ritirata e non compilata nelle urne risulterà nulla e non sarà conteggiata per calcolare il risultato elettorale.
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