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  • Giovedì 11 giugno la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo dal titolo «Maturità 2020, l’autocertificazione obbligatoria da scaricare e compilare» pubblicato il 10 giugno 2020 dal giornale online fanpage.it. Si legge che, in occasione della maturità dell’anno scolastico 2019/2020 e vista l’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando, «i candidati, i rispettivi accompagnatori, ed anche i commissari» dovranno fornire «al loro ingresso a scuola» un autocertificazione «per dichiarare il proprio stato di salute e poter affrontare l’esame in tutta sicurezza». Questa notizia è vera, confermata dal ministero dell’Istruzione. Il «Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado» riassume le principali linee guida per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza durante gli esami di maturità dell’anno scolastico 2019/2020. L’allegato 1 del Documento tecnico riguarda proprio l’autodichiarazione di cui hanno scritto i colleghi di fanpage.it. Il modulo, come è evidente dalla sua struttura, dovrà essere compilato da tutti coloro che saranno coinvolti negli esami (studenti, docenti, personale non docente). Tutti dovranno riportare le proprie generalità, indicare l’istituto scolastico presso il quale si sono recati e dichiarare di «non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C» fino a tre giorni prima, «di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni» e «di non essere stato a contatto con persone positive» nello stesso lasso di tempo. Il Miur nello stesso documento ha anche precisato che gli studenti che non potranno garantire anche solo una delle condizioni sopra riportate, non dovranno presentarsi all’esame, fornendo non appena possibile un certificato medico. Così facendo, sarà possibile «consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti». Se, invece, a trovarsi in questa condizione sarà un componente della commissione, questo verrà sostituito e se la «sintomatologia respiratoria o febbrile» si manifesta «successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione» nel rispetto delle norme previste.
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